Circolare G.D.F. sul Decreto Cura Italia: linee guida del Comando Generale

Il “Decreto Cura Italia” ha introdotto, in 127 articoli, una serie di misure finalizzate a contenere l’emergenza derivante dall’ampia diffusione del contagio da COVID-19 a partire dall’ultima settimana dello scorso mese di febbraio. Trattasi, in particolare di misure di sospensione di taluni adempimenti fiscali di periodo previsti per i contribuenti in generale, nonché per talune categorie maggiormente colpite dall’emergenza in atto. Con la circolare del 2 aprile 2020, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito ai subordinati Comandi alcune linee guida per l’orientamento della propria attività istituzionale in un periodo così particolare da non consentire parallelismi o confronti con il passato.

Tali linee guida muovono dall’interpretazione di alcune delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 18/2020, quelle che presentano maggiore impatto con l’attività degli Uffici finanziari in generale e dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza in particolare

La prima parte della circolare muove dall’interpretazione dell’art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”.

i Vertici della Guardia di Finanza precisano che tale sospensione si applica alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso ( il riferimento a quest’ultimo deve però ritenersi superato dal disposto di cui all’art. 29, co. 3 del D.L. n. 23/2020). Stante il tenore letterale della norma, che ha ad oggetto le attività svolte da parte degli uffici tributari, viene condivisa l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la previsione in parola non riguarda i termini relativi agli adempimenti (e/o ai versamenti) dei contribuenti.

La seconda parte della Circolare della Guardia di Finanza in commento si sofferma sulla sospensione prevista, in favore del contribuente, per gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo emergenziale, ivi compresi i versamenti di imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi (Inail).  Tralasciando la disciplina della sospensione dei termini per i versamenti, peraltro in gran parte allargata dall’art. 18 del D.L. n. 23/2020, ci si sofferma in questa sede su alcune precisazioni fornite con riferimento a taluni adempimenti previsti nei confronti dei contribuenti, che beneficiano della sospensione prevista dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020. 

Viene infatti previsto, precisa la circolare, analogo rinvio per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) e per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. 

Tale denuncia,  gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc11, dovrà essere presentata ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30 giugno 2020.

In materia di giochi e scommesse, la circolare della Guardia di Finanza pubblicata in data 2 aprile 2020 richiama inoltre:

  • la proroga al 29 maggio 2020 del versamento del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi da gioco con vincita In denaro e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020, prevista dall’art. 69, comma 1 del D.L. n. 18/2020, 
  • la non esigibilità del canone dovuto dai concessionari per la raccolta del bingo per i mesi in cui il richiamato gioco resterà sospeso19, ex art. 69, comma 2;
  • ï la proroga di sei mesi del termini per l’indizione delle gare relative all’attribuzione delle nuove concessioni concernenti gli apparecchi da gioco con vincita In denaro, la raccolta delle scommesse e il gioco del bingo (cfr art. 69, comma 3).

Trattasi, pertanto di particolari misure di sospensione di taluni adempimenti fiscali di periodo previsti per i contribuenti in generale, nonché per talune categorie maggiormente colpite dall’emergenza in atto che possono necessitare di un supporto specifico, di approfondimento e gestione della tematica.

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