Legge di Bilancio 2018

Particolarmente ricco il quadro delle misure introdotte dalla Legge 205 del 27 dicembre 2017 a beneficio delle imprese: tra conferme, ampliamenti e nuove misure introdotte ex novo, ci troviamo di fronte a diverse opportunità che le aziende dovrebbero conoscere e di cui è utile fare una breve trattazione.

Partiamo dalla proroga del super e iper ammortamento, confermata per un anno ma con percentuali differenti.
Il Super ammortamento, introdotto al fine di incentivare e stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese italiane, prevede ora una maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti del 130 per cento in luogo del 140 per cento.
Mentre gli acquisti di autocarri inerenti l’attività svolta sono ammissibili al beneficio fiscale del super ammortamento anche nel 2018, la misura non sarà più applicabile alle auto strumentali.
Si attendono sviluppi in seguito alle dure critiche riservate dal settore auto al governo per questo mancato rinnovo.
Relativamente all’Iper ammortamento invece, è stata prevista una maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 ( piano “Industria 4.0” ).

Trova conferma nella Legge di Bilancio 2018 anche l’agevolazione definita “ Beni strumentali- nuova Sabatini” con il rifinanziamento Sabatini ter: sono previsti 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulati negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023. L’agevolazione prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto/ acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Restano esclusi liberi professionisti, studi professionali e Associazioni tra professionisti, a meno che non siano costituiti come impresa di piccola e media dimensione, che alla data di presentazione della domanda risulti iscritta nel Registro delle imprese.

Passiamo invece ad una novità introdotta dal 2018: il credito per la formazione nel settore tecnologie 4.0, ovvero un credito di imposta del 40 per cento per acquisire/ consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – con un importo massimo annuale del bonus di euro 300.000 – pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente.
Può beneficiare dell’incentivo qualsiasi tipo e forma di impresa: impresa familiare, individuale o societaria, contribuenti minimi o forfettari, semplificati oppure ordinari. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES o IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24.

I commi da 89 a 92 della Legge di Bilancio 2018 successivamente, riconoscono un credito di imposta relativo alle spese sostenute per la consulenza relativa alla quotazione PMI su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ( attenzione: vengono riconosciuti i soli costi di consulenza). Il bonus fiscale spetterà solo nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione e il credito che ne scaturirà, potrà essere fruito solo in compensazione di altre imposte dal 2019. Per l’individuazione delle PMI destinatarie di tale agevolazione, il legislatore rinvia espressamente alla definizione contenuta nella normativa europea (raccomandazione 2003/361/Ce). Quest’ultima prende in considerazione tre criteri: numero di occupati, fatturato annuo, totale di bilancio annuo. Viene istituito uno specifico credito di imposta a favore delle imprese culturali e creative, strettamente connesso alla loro attività. Più precisamente il credito, spetta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il legislatore definisce puntualmente le imprese culturali e creative beneficiarie del credito, stabilendo che si tratta di imprese o soggetti con sede in Italia, Stato UE o Stato aderente allo Spazio Economico Europeo, ( purché si tratti di soggetti passivi di imposta in Italia), il cui oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente sia l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o gestione di prodotti culturali. Il credito, riconosciuto nel limite di spesa di Euro 500.000 per l’anno 2018 e di un milione per il 2019 e 2020, non concorre alla formazione della base imponibile ed è utilizzabile in compensazione nel modello F24. E’ bene sottolineare inoltre che non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi.

Un altro specifico credito di imposta, commi 319 – 321 Legge 205/2017, è introdotto a sostegno della vendita di libri al dettaglio: l’agevolazione è infatti riconosciuta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettagli di libri con codice ATECO principale:
47.61 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 47.79.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI DI SECONDA MANO
Beneficiari dell’agevolazione saranno quindi gli esercenti di piccole librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi nella misura massima di 20.000€ mentre, per gli altri esercenti la misura massima è di euro 10 mila.
Il credito di imposta, spettante a partire dal 2018, è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. E’ parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
La determinazione delle modalità di attuazione del credito di imposta è affidata ad un successivo decreto ministeriale.

Come ultima agevolazione della trattazione segnalo infine, a favore di TUTTE le imprese, il nuovo riconoscimento di un credito di imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con plastica riciclata.
Oltre ad essere particolarmente vantaggiosa, l’agevolazione ha l’onorevole scopo di incrementare ed incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.
La misura agevolativa è riconosciuta per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i suddetti acquisti, in ogni caso fino all’importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario.

Il credito:

  • Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento
  • Non concorre alla formazione del reddito
  • Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi
  • È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24
  • Non è assoggettabile al limite annuale di 250 mila euro previsto dall’articolo 1 comma 53 Legge 244/20017
  • È utilizzabile a partire dal 1° Gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.

Anche in questo caso, la determinazione delle modalità di attuazione del credito di imposta è affidata ad un successivo decreto ministeriale.